MODELLO 231 *



Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridicheper i reati commessi dalle figure apicali, di vertice e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.), nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 definisce quindi (art. 6, comma 2) il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

  • predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;

  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nell'ipotesi particolare che il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, anche in questa ipotesi, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

  • la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

  • il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre) nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:

- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;

- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello 231;

- che il modello è stato eluso in modo fraudolento.

Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (che è articolo integrativo del D.Lgs. n. 231/2001 e niente affatto una autonoma previsione normativa, come qualcuno erroneamente sostiene) quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato evita sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro) ed interdittiva quali:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;

- divieto di contrattare con la P.A.;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento ed efficace applicazione evita anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato, esponendo così l'ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.

Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Il modello 231 si articola come segue:

- Parte generale (identificante le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione);

- Parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei rischi di commissione dei reati);

- Codice Etico-Comportamentale (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione);

- Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato, e le altre regole sanzionatorie a carico dei soggetti che collaborano senza essere dipendenti ecc.);

- Statuto dell’OdV;

- Regolamento dell’Odv,

- Sistema di Procure e deleghe;

- Organizzazione gerarchico-funzionale;

- Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi).

Interazione con gli altri sistemi aziendali

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, viene configurato quale completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.

Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo ad esempio con il sistema di gestione qualità ed ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS) e/o di responsabilità sociale (SA 8000 o SCR), il sistema di controllo e gestione sicurezza (D. Lgs. 81/2008 – UNI ISO 45001:2018), il sistema Privacy (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo UE 2016/679).

L'effettiva attuazione di quanto sopra risulta di fondamentale importanza, come testimoniato anche dalle sentenze emesse in materia.